Procedura di segnalazione di violazioni nel contesto lavorativo
c.d. whistleblowing
(D. Lgs. n. 24/2023)
Introduzione
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Il D.Lgs n.24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, si propone l’obiettivo di garantire un’adeguata tutela e/o protezione alle persone che segnalano, nell’ambito di un contesto lavorativo, violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali che “ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e dell’amministrazione pubblica” (art. 1 D.lgs. n. 24/2023).
A tal fine, il Decreto Legislativo ha sancito l’obbligo in capo alle società private, in possesso di determinati requisiti, di predisporre una specifica procedura interna volta a segnalare le violazioni di cui al D.lgs. stesso.
La società Asten Arcobaleno S.r.l., uniformandosi alla normativa nazionale e sulla base delle linee guida dell’ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano le violazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023, ha predisposto un canale interno di segnalazione, alternativo rispetto a quello esterno presso ANAC, a quello della divulgazione pubblica e a quello della denuncia all’Autorità giudiziaria.
Oggetto della segnalazione
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Attraverso il sistema diversificato dei canali previsti dalla normativa si possono segnalare violazioni che riguardano, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs n.24/2023, “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato”. In particolare, è possibile segnalare:
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illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
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condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
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illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
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atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
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atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
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atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Si precisa che non può formare oggetto di segnalazione tutto ciò che attiene:
a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Soggetti segnalatori
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Il Decreto Whistleblowing prevede espressamente i soggetti che possono effettuare le segnalazioni.
Pertanto, coloro che possono segnalare le violazioni sono:
a) lavoratori subordinati, compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. A titolo esemplificativo: rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, ecc.;
b) lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017);
c) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Asten Arcobaleno s.r.l.
d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività nell’ambito della società Asten Arcobaleno s.r.l. e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni.
e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Asten Arcobaleno s.r.l. che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni.
f) azionisti persone fisiche;
g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
La tutela dei soggetti segnalanti sussiste anche nei casi in cui il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato oppure si è nella fase del periodo di prova oppure successivamente allo scioglimento del rapporto, ma solo qualora le informazioni riguardanti le violazioni siano sopravvenute allo stesso.
La protezione è estesa anche taluni soggetti:
a) facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legato allo stesso da uno stabile legame affettivo di parentela entro il 4° grado.
c) colleghi di lavoro del segnalante;
d) enti proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
e) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
Il canale interno Asten Arcobaleno S.r.l.
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La segnalazione delle violazioni può essere effettuata tramite il canale interno al seguente link:
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Whistleblowing | ASTEN ARCOBALENO SRL
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Il canale interno di segnalazione predisposto dalla Asten Arcobaleno s.r.l. garantisce la riservatezza e l’eventuale anonimato dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto oggetto della segnalazione stessa, attraverso l’utilizzo di protocolli sicuri.
Il segnalante, una volta effettuato l’accesso al link, potrà cliccare sulla voce “nuova segnalazione”. In questa fase, la segnalazione potrà essere effettuata in forma non anonima, inserendo i dati identificati (nome, cognome, indirizzo e-mail) del segnalante, oppure anonima.
Il segnalante, in entrambi i casi, procede a segnalare le violazioni attraverso la stesura di un testo libero e/o allegando documenti.
Effettuata la segnalazione, il segnalante riceverà un “codice univoco” della segnalazione che dovrà custodire diligentemente.
Il codice univoco consentirà al segnalatore di verificare in qualsiasi momento lo stato della segnalazione accedendo allo stesso link summenzionato e cliccando la voce “controlla stato segnalazione”.
Entro 3 mesi dall’inoltro della segnalazione, il segnalante riceverà un riscontro del seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.
Gestione della segnalazione
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Effettuata la segnalazione, questa viene recepita ed analizzata dal responsabile adibito alla gestione della stessa.
Il responsabile potrà dare una risposta istantanea e/o stabilire lo stato della segnalazione.
Il responsabile della segnalazione, inoltre, analizzerà la segnalazione al fine di valutare la sussistenza di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa. In particolare, il responsabile verificherà che la segnalazione risulti chiara nelle circostanze di fatto, di luogo e di tempo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e che la segnalazione descriva il fatto e gli elementi atti ad identificare il soggetto o i soggetti segnalati.
Misure di tutela: riservatezza e divieto di ritorsioni
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La disciplina delle tutele apprestate al soggetto segnalante e, per estensione, a quanti indicati al punto 3, si compone in:
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Tutela alla riservatezza.
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Tutela da eventuali ritorsioni. A tutela dei whistleblower, il D.lgs. 24/2023 dispone il divieto di ritorsione definito come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” . I segnalatori, pertanto, non possono in alcun modo subire ritorsioni collegate direttamente o indirettamente con la segnalazione come, ad esempio: licenziamento, mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c.; mobbing; qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del segnalante.